Trib. Torre Annunziata, 7 marzo 2022, Est. Magliulo
Ai fini della determinazione ex art. 46 L. fall. della parte di stipendio o altra retribuzione dell’attività lavorativa da sottrarre all’attivo fallimentare, in quanto necessaria per il mantenimento della persona del fallito e della sua famiglia, in mancanza di idonea documentazione, il giudice può procedere ad una quantificazione di tipo equitativo, tenendo conto di un valore medio tra il minimo vitale e il minimo tenore di vita socialmente adeguato, non essendo i limiti di pignorabilità degli stipendi, posti dall’art. 545, commi 3 – 4 c.p.c., estensibili all’esecuzione concorsuale,
— Leggi su www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torre-annunziata-7-marzo-2022-est-magliulo